CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Il Comune di Cavenago d'Adda per l'emissione della carta d'identità elettronica riceve previo appuntamento telefonico (0371/70031 int. 1 o int. 3).
La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Al fine di favorire l’accesso ai servizi in rete della PA, le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.
Il documento può essere rilasciato anche ai neonati ed ha la seguente validità:
- Tre anni se è rilasciata ai minori di anni tre;
- Cinque anni se è rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
- Dieci anni per i maggiorenni;
- Tre anni per i richiedenti protezione internazionale.
Ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E., la carta d’identità può essere rilasciata anche dal Consolato italiano, previa compilazione di apposito modulo.
Prima del rilascio l’ufficio consolare chiederà al Comune di iscrizione A.I.R.E. il prescritto nulla osta.
Cosa serve
- la precedente carta d’identità, per chi ne ha avuta una, anche se scaduta o denuncia in caso di furto o smarrimento del documento;
- la tessera sanitaria;
- 1 fotografia recente formato tessera su carta fotografica, con sfondo chiaro e a capo scoperto. Per la carta d’identità elettronica è possibile portare la fototessera in formato digitale su chiavetta USB purchè vengano rispettati i seguenti requisiti: sfondo bianco, volto scoperto, 35mmx45mm, almeno 400dpi di risoluzione senza che il file (formato jpeg) superi i 500kb. Qualora non vengano rispettati i requisiti non è garantita l'emissione della C.I.E. in quanto la procedura viene svolta su software ministeriale che verifica i requisiti riportati.
- per i minorenni presenza di entrambi i genitori se viene richiesto il documento valido per l'espatrio.
- il costo è di € 22,00 da corrispondere solamente in contanti.
- Per i maggiorenni verrà richiesta la volontà o meno di esprimersi riguardo la donazione di organi e tessuti.
Dove
Il documento è rilasciato dall’ufficio anagrafe previo appuntamento telefonico.
Note per l’espatrio
La carta d’identità può essere documento valido ai fini dell’espatrio, di norma in tutti i paesi dell’UE e in alcuni paesi confinanti non aderenti all’UE, o comunque che hanno intense relazioni diplomatiche con il nostro paese.
Consigliamo però, prima di partire, di informarsi presso il posto più vicino della Polizia di frontiera o presso il consolato italiano nel luogo di destinazione (vedi www.esteri.it ). La Polizia di Stato tiene aggiornato l’elenco degli stati in cui è possibile espatriare in un file scaricabile da questa pagina web: (http://www.poliziadistato.it/articolo/category/1087/).
Perché la carta d’identità sia valida per l’espatrio:
- Non deve avere inibizioni all’espatrio (apposte sul retro);
- Deve essere valida
- Per il minore di anni quattordici l’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Per comprovare la titolarità della responsabilità genitoriale sul minore è oggi possibile chiedere che venga apposta sul retro del documento, l’indicazione della paternità e maternità.
- Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessario, un documento rilasciato dalla questura con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. Dal 2014 il documento, che si chiama: “Attestazione di dichiarazione di accompagnamento“ ha una forma tipica su modulo ministeriale e viene rilasciato a seguito di apposita istanza/dichiarazione presentata su modulo ministeriale.
Non possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio:
- coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita o, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare
- il genitore che, avendo prole minore, non abbia l’assenso dell’altro genitore o, in assenza ottenga l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso o l’autorizzazione non sono necessari quando il richiedente la carta d’identità sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio
- coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda, salvo per questi ultimi il nulla-osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto
- coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.